L’ indegnità è una causa di esclusione dalla successione (non è quindi una forma di incapacità) che produce i suoi effetti solo se pronunciata dal giudice nei casi elencati all’art 463 c.c.
Si tratta di una sanzione civile fondata sulla considerazione di non poter consentire che chi abbia gravemente offeso il de cuius, abbia ad es. attentato alla sua integrità fisica o morale o abbia attentato alla sua libertà testamentaria ( ad es. abbia falsificato il testamento) possa poi trarre profitto dalla sua eredità.
Non si trasmette al figlio dell’indegno. Si vuole cioè evitare che questo paghi le colpe del padre. Tuttavia, per evitare che l’indegno possa trarre un vantaggio indiretto dalla successione a suo figlio, gli è vietato il potere di amministrare i beni pervenuti al figlio.
L’unico modo per eliminare l’indegnità è la riabilitazione.
Infine, l’indegnità non va confusa con la diseredazione con cui il testatore esclude espressamente dalla successione un soggetto che avrebbe diritto a parteciparvi.